Che nella società patriarcale, nel pieno del biocapitalismo nel quale siamo immerse, dove interessi economici e potere politico decidono quali vite sono più sacrificabili di altre, l’esercizio del potere passi attraverso la negazione del diritto di altre persone o comunità di esistere o di esistere con dignità, lo stiamo lentamente imparando, dai numerosissimi femminicidi ai genocidi di interi popoli, si pensi a quello Palestinese. Esattamente come dalla saggistica femminista dovremmo ormai aver imparato, in particolare, che la violenza maschile contro le donne non è supportata dal bisogno di godimento, ma è affermazione di controllo ed esercizio del potere di sopraffazione su corpi e vite, corredato da un certo senso di impunità.
Consenso libero e attuale: una critica al ddl Bongiorno
Ed è anche a partire da questo storicizzato senso di impunità che si può prendere le mosse per avanzare una critica, che ha preso corpo in una straordinaria mobilitazione pubblica, nei confronti del ddl Bongiorno, che, come noto, ha ad oggetto la modifica dell’articolo del codice penale, che disciplina il reato di violenza sessuale.
Ed infatti, eliminando, l’espressione “assenza di consenso libero e attuale” e sostituendo questo elemento costituivo del reato con la necessità di dimostrare l’esistenza della manifestazione di un dissenso da parte della donna offesa dal reato, questo disegno di legge sposta l’indagine dal rispetto del diritto delle donne di avere una libera autodeterminazione sessuale, al fatto che le stesse abbiano opposto resistenza, così, ancora una volta, schiaffeggiando il diritto internazionale che con la Convenzione Cedaw e con la Convenzione di Istanbul impone agli stati di punire gli atti sessuali non consensuali, e l’evoluzione giurisprudenziale e culturale della società intera, conquistata in anni di lotte femministe.
Così facendo, in sostanza il ddl Bongiorno sposta l’indagine dal comportamento dell’autore del reato alla reazione della vittima, il che equivale ad avallare quegli stereotipi che hanno consentito, per anni, proprio il consolidarsi quel senso di impunità che favorisce la moltiplicazione del reato, e che di certo non integrano quella deterrenza che una norma penale dovrebbe comunicare.
Concentrare la prova sulla manifestazione del dissenso, piuttosto che sull’assenza del consenso, innanzitutto non tiene conto del fatto che l’intrusione profonda nella intimità sessuale, corporea, è vissuta dalle donne come un attentato alla vita, il che le induce consciamente o inconsciamente a non reagire pur di tutelare la loro stessa sopravvivenza; inoltre, questo disegno di legge veicolerà indagini sulla forma più o meno determinata della donna di manifestare questo dissenso dai contorni labili.
Quando si dichiara che “il sesso senza consenso è stupro”, o che “solo sì è sì”, si mette in evidenza proprio questo descritto fenomeno diffuso denominato freezing, ed il ricatto sessuale, che insieme a quello economico, molte donne sono costrette a subire pur di sopravvivere.
Se ancora oggi nessuna donna è serena nel percorrere una strada non illuminata, domani non lo sarebbe ancora di più, sapendo che se si paralizza a fronte di una aggressione sessuale, quell’assenza di opposizione potrebbe essere interpretata come una compiacenza.
Come è noto, sono molto diffuse le violenze sessuali in ambito coniugale, all’interno di una relazione violenta, connotata da maltrattamenti, abusi e lesioni, e molto spesso da dipendenza economica, pur di non scatenare una rabbia aggressiva, le donne subiscono violenza sessuale dai propri mariti e compagni abituali, ed allora esigere una manifestazione di dissenso, in un momento di pericolo, significa chiedere alle donne di rischiare davvero la vita.
Si pensi che, il rendiconto di genere ISTAT 2026 sottolinea come le donne percepiscano retribuzioni inferiori di oltre il 20% rispetto agli uomini, e che il tasso di occupazione per le madri con figli piccoli è significativamente inferiore (67,8%) a quello dei padri (91,5%).

Il diritto del lavoro e la violenza di genere
Partendo da questa distorsione del diritto internazionale, cui lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguarsi attraverso l’introduzione del consenso libero ed attuale, consenso che se assente renderebbe configurabile il reato di violenza sessuale, e che evidentemente attenta alla libertà sessuale delle donne, un altro elemento da considerare è il tempo di cui le donne hanno bisogno per elaborare la violenza subita e decidere di denunciarla. Spesso non basta un anno, che è il termine entro il quale, come da “Codice Rosso”, le donne possono denunciare la violenza sessuale, e così si disperde la possibilità stessa di denunciare la violenza sessuale subita.
A far data dal 2019, grazie al lavoro politico e culturale di una serie di associazioni di donne che si occupano del contrasto alla violenza ed alle discriminazioni nel mondo dello spettacolo – mi riferisco in particolare ad Amleta, che è una associazione italiana di donne dello spettacolo, e all’associazione Differenza Donna, che sostiene le donne vittime di violenza – stanno finalmente emergendo gravi forme di abusi e illeciti nel mondo del lavoro nello spettacolo, dando vita, a partire dal 2019, a quello che possiamo nominare come #metoo italiano.
Ed è proprio attraverso l’uso del diritto del lavoro che, molte lavoratrici che hanno subito violenza durante lo svolgimento della loro prestazione di lavoro, hanno potuto rivolgersi al Tribunale del Lavoro per l’accertamento delle condotte di molestie e violenze sessuali subite, la domanda della loro interruzione se ancora in corso, e la richiesta di condanna al risarcimento del danno (che si prescrive in dieci anni), convenendo in giudizio l’abuser che realizza la condotta materiale e il datore di lavoro, responsabile della salute e della sicurezza di coloro che lavorano.
La possibilità dell’azione in sede civile lavoristica ha consentito e sta consentendo a molte donne, uomini e persone non binarie, anche dopo un anno dai fatti costituenti reato, di vedere ristorata la propria dignità violata, non già con la punizione del colpevole (applicazione della pena nei confronti dell’autore del reato) ma con la condanna dei colpevoli al risarcimento dei danni provocati dalle loro condotte.

Il caso del Teatro di Parma
Entro così nel merito di uno dei vari casi di cui mi sono occupata giudizialmente, in qualità di Avvocata del lavoro, e ne parlo perché l’esito positivo di questo (come di altri) processi è un incoraggiamento, nei confronti di chiunque subisca molestie e/o violenza sessuali sui luoghi di lavoro, a credere in sé stesse e a non aver paura di esporsi per esercitare i propri diritti.
Veronica e Federica sono due delle attrici che hanno subito molestie e violenza sessuale da parte del regista di un noto teatro di Parma che per oltre 15 anni ha compiuto violenze su attrici in occasione di provini, corsi di formazione, prove e spettacoli.
La tardività della denuncia ha impedito il processo penale, ma alcune delle ragazze, anche molto giovani, che hanno subito molestie e violenze sessuali hanno portato il caso al Tribunale del Lavoro per chiedere un risarcimento del danno sia al Teatro che al regista.
La giudice ha ritenuto veri i racconti delle attrici che hanno agito, e quelli delle oltre 15 testimonianze che hanno suffragato i fatti dedotti in giudizio, ed ha stabilito un risarcimento cospicuo, ma ha anche accolto l’istanza del Teatro di oscurare le generalità e i dati identificativi di tutti i soggetti coinvolti.
La sentenza condanna in solido il Teatro in qualità di datore di lavoro/Ente erogatore della formazione, ed il regista, a risarcire il danno alla salute psicofisica patito dalle due attrici ricorrenti, derivante dalla condotta lesiva subita.
Riconosce la responsabilità del Teatro per aver violato gli obblighi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza di cui al Codice civile, al Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in violazione degli obblighi derivanti dal Codice delle pari opportunità a tutela dell’integrità e della dignità di lavoratrici e lavoratori contro discriminazioni e molestie sessuali e di genere.
La sentenza riconosce la responsabilità del regista perché accerta che ha commesso un fatto doloso (molestie e violenza sessuale) che ha cagionato un danno ingiusto alle ricorrenti, riconoscendo in quella del regista una condotta di sopraffazione, di abuso di autorità e manipolativa che ha determinato sudditanza psicologica nelle attrici in formazione, impedendo loro di esercitare un dissenso senza il rischio di patire la conseguenza di essere espulse dal mondo del lavoro, condotte e modalità da cui il codice civile fa derivare il diritto al risarcimento del danno.
Dinamiche di potere
Quanto alle molestie sul luogo di lavoro, l’ultimo Report ISTAT di luglio 2024 esordisce sottolineando come “nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più giovani di 15-24 anni, 21,2%) e il 2,4% degli uomini di 15-70 anni. In particolare si tratta di sguardi offensivi, offese, proposte indecenti, fino ad atti più gravi come la molestia fisica. Limitatamente agli ultimi tre anni precedenti la rilevazione del 2022-2023, le quote si fermano al 4,2% per le donne e l’1% per gli uomini”.
Ed allora è chiaro che se molteplici sono i tentativi di conservare un dominio sul corpo e sulle vite delle donne, attraverso un esercizio del potere anche legislativo (si pensi all’aborto), teso a relegarle in una posizione di subalternità politica, sociale ed economica, è altrettanto vero che se conosciamo i nostri diritti possiamo esercitarli e difenderli, lottando perché lo stato delle cose non si conservi tal quale, difendendo le conquiste acquisite e lavorando sul lungo percorso verso la parità di genere ancora da costruire pienamente.
Come ci ricorda la Convenzione di Istanbul, “riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.
Il diritto è un’entità relativamente autonoma, esattamente come autonomo deve rimanere l’esercizio della giurisdizione, poiché dentro le loro maglie non ci si scontra per finta ma si combattono delle battaglie “mortali” per il potere da parte dei gruppi sociali organizzati, e per il godimento di diritti umani, civili ed economici.
Già oggi, e per il domani che ci aspetta e che vogliamo realizzare, occorrerà mettere in opera tutta la nostra potenza contro un sistema di controllo e sussunzione globale che noi stesse, anche attraverso l’incommensurabile forza della cooperazione, possiamo e dobbiamo essere in grado di fronteggiare.
