Sfatiamo, innanzitutto, alcune vulgata: la riforma della giustizia non è finalizzata a separare le carriere, né tantomeno incide sui mali che affliggono la giustizia (dalla lunghezza dei processi agli errori giudiziari), bensì veicola un indebolimento della magistratura, ponendosi nel solco della costruzione di un potere privo di limiti, della neutralizzazione della Costituzione e della sterilizzazione della democrazia.
È una revisione costituzionale della magistratura che si inserisce in un contesto di verticalizzazione del potere (il premierato, quello di fatto già esistente e quello in progetto), di dismissione e frantumazione dello stato sociale (l’autonomia differenziata, a sancire ulteriormente definanziamento, privatizzazione e diseguaglianza), di repressione delle libertà (i decreti sicurezza).
In altri termini, esistono leggi tiranniche, dalle norme che violano diritti in chiave razzista (esternalizzazione delle frontiere e demolizione del diritto di asilo) al diritto penale del nemico (dissenzienti, poveri e migranti) a quelle che demoliscono i diritti dei lavoratori, ed altre sono allo studio (il disciplinamento di scuola e università, da ultimo con i disegni di legge antisemitismo in discussione): occorre assicurarsi l’esecuzione tirannica.
Dal giudice garante dei diritti al «giudice oppressore» (Montesquieu)? Un giudice che invece di garantire la sicurezza dal potere, limitandolo, assicuri la sicurezza del potere?
Perché la riforma della giustizia rischia di indebolire l’indipendenza della magistratura
L’iter stesso della riforma mostra l’arroganza del governo, che ritiene indebita interferenza le opposizioni parlamentari, per cui il procedimento rapidissimo di approvazione del disegno di legge governativo è stato all’insegna del “credere, obbedire, approvare”, in violazione dello spazio della rappresentanza e del Parlamento, ovvero del pluralismo, e del senso della revisione costituzionale come modifica condivisa del patto sociale.
La riforma non muta formalmente il riconoscimento della magistratura come «ordine autonomo e indipendente» (in relazione ad entrambe le carriere), di cui all’articolo 104 della Costituzione, ma alla proclamazione di principio seguono la frammentazione di organi e competenze, il ricorso al sorteggio e l’innesto di elementi gerarchici, che la indeboliscono e ne minano l’indipendenza.
Primo: lo sdoppiamento del Csm in Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente
L’organo di autogoverno è indebolito attraverso la frammentazione istituzionale e la sottrazione di competenze (la funzione disciplinare è attribuita all’Alta Corte disciplinare).
Questo, precisando che la separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, ammesso – e non concesso – sia un obiettivo da perseguire, già esiste ed è assicurata attraverso la rigida regolamentazione del passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti; univoche sono le percentuali (prima ancora delle restrizioni della legge n. 71 del 2022, è dello 0,83% la percentuale di trasferimento dei magistrati requirenti a giudicanti, dello 0,21% all’inverso).
Ancora. La storia e il dato comparato mostrano l’esistenza di un nesso fra separazione delle carriere e attrazione nell’orbita dell’esecutivo: un pubblico ministero separato ricade più facilmente nella sfera di influenza del Ministro della Giustizia, nella scia del rafforzamento del rapporto, già stretto, fra polizia giudiziaria e funzione inquirente.
Secondo: il sorteggio
I componenti elettivi dei Csm saranno estratti a sorte: per la componente laica, un terzo, è previsto un sorteggio “mediato”, da un elenco eletto dal Parlamento; per la componente togata, i due terzi, è introdotto un sorteggio secco, senza filtro, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e requirenti.
Il sorteggio, da un lato, esprime sfiducia e svilisce ciascun giudice ritenuto fungibile rispetto ad ogni altro, in uno con la denigrazione mediatica che da anni accompagna la giustizia: si pensi alla furia governativa contro l’intervento dei giudici sui centri per stranieri in Albania, all’accanimento sulle vicende “Garlasco” o della “famiglia nel bosco” o all’attacco alla Corte dei conti in relazione al ponte sullo stretto di Messina (Corte, non a caso, oggetto di un’altra “riforma”). Dall’altro lato, scegliere attraverso la sorte toglie voce alla varietà e complessità delle interpretazioni, depriva la ricchezza di visioni che attraversano la magistratura e la riflessione che scaturisce dal confronto; senza, peraltro, impedire eventuali degenerazioni connesse al correntismo inteso come lobby.
Terzo: l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare
Il nuovo organo è composto da quindici giudici: sei laici (professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio), dei quali tre nominati dal Presidente della Repubblica e tre sorteggiati da un elenco eletto dal Parlamento; sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Qualche considerazione: il sorteggio per i membri togati è ristretto su base gerarchica, connotando in senso verticistico la Corte e veicolando l’immagine di un potere piramidale in luogo di diffuso; per i membri laici, il sorteggio incide in misura minore, rispetto ai togati, oltre ad essere, come nel caso del Csm, temperato; l’elenco – e l’osservazione vale anche nel caso dei Csm – è compilato mediante elezione senza la previsione di maggioranze qualificate (ovvero potenzialmente rimesso al continuum maggioranza-Governo), con quanto ne consegue in termini di mancata tutela del pluralismo e delle minoranze.
L’impugnazione delle sentenze dell’Alta Corte è ammessa, anche per motivi di merito, solo dinanzi all’organo stesso (con l’unica accortezza di escludere i componenti che hanno adottato la decisione impugnata): un anomalo appello a sé, che non può che accentuare i rischi per l’indipendenza interna connessi alla composizione verticistica; nonché il pericolo che, attraverso i vertici, ad essere controllati ed indirizzati dall’esterno siano tutti i giudici.
Gli obiettivi dell’autoritarismo
In prospettiva autoritaria, l’obiettivo è duplice: debellare le potenzialità dei giudici in termini di controllo e limite al potere, nonché assicurarsi i loro servigi in funzione repressiva.
Del resto, già ora i giudici sono arruolati nella punizione del dissenso e non di rado dispensano una giustizia diseguale; come vi sono all’interno della magistratura gerarchie più o meno occulte, tendenze autoritarie “autoctone”, atteggiamenti servili nei confronti dei desiderata del potere (economico come politico). Si pensi, ad esempio, all’ansia repressiva di alcune procure (e non solo), che si ergono a tutrici di un ordine pubblico sempre più sbilanciato in senso ideale, con una tendenza al passivo recepimento delle informative di polizia, come all’esistenza di approcci classisti, razzisti e patriarcali.
In sintesi, certamente lo stato della giustizia è lungi dall’essere ottimale, ma la revisione costituzionale non solo non ne cura i mali, ma li aggrava: proprio i mali della giustizia rendono evidente la necessità di mantenere l’autonomia, in primis, rispetto al potere esecutivo, nonché l’opportunità di implementare una cultura della giurisdizione, comune a magistrati requirenti e inquirenti, che, anche grazie al pluralismo delle correnti (una ricchezza, al netto del correntismo), accresca la coerenza della magistratura nel perseguire il progetto costituzionale.
Verso il referendum: partecipare per difendere la Costituzione
Ora ci aspetta il referendum. È un referendum oppositivo, non confermativo: la sua ratio è consentire di opporsi ad una modifica del patto sociale, che, in quanto tale, richiede la più ampia convergenza possibile; l’utilizzo in chiave plebiscitaria (come è avvenuto nel 2001 per la riforma del titolo V della Costituzione e nel 2016 per la riforma c.d. Renzi-Boschi) ne stravolge il senso; come la forzatura del Governo sulla data non rispetta la ratio della previsione della sua richiesta dal basso, attraverso la raccolta delle 500.000 firme.
Forse la revisione costituzionale verrà interpretata come test sul Governo, o nei termini di uno scontro fra magistratura e politica, ma occorre essere consapevoli che si ragiona di un tassello nello stravolgimento della Costituzione. In questione è la garanzia dei diritti, di tutte e tutti, una giustizia che non sia forte con i deboli e debole con i forti.
