Violenza collettiva
Simone Weil ha scritto che “ciò che è sacro” in una donna o in un uomo “è l’attesa che gli venga fatto del bene e non del male”.
Ma ogni tanto il velo si squarcia e fa la sua comparsa la violenza, quell’attacco al corpo dell’altro che alla vittima, ai consociati e, talvolta, anche al suo autore appare inspiegabile, orrendo, mostruoso.
L’umanità, fin dalla fondazione del mondo, si è interrogata su quali debbano essere i princìpi, i criteri e le modalità con cui rispondere ai delitti e fermare la possibilità di offendere nuovamente la comunità.
La questione diviene ancora più urgente – se possibile – quando le violenze divengono collettive e a essere ferita è la trama sociale delle relazioni, il tessuto sociale di una collettività.
Mi riferisco, in prima battuta, non ai conflitti armati transnazionali, alle guerre, ma a quei dissidi che affiorano quando all’interno di un Paese si instaura una forma di regime autoritario che cancella, per esempio, interi settori della popolazione dalla vita pubblica.
Il riferimento va al Sudafrica che inaugurò il regime dell’Apartheid nel 1948, con la vittoria del National Party sostenuto dagli afrikaaners.
Il regime adottò nel corso di quarant’anni una serie di leggi che obbligarono neri, meticci e indiani a vivere nelle homelands.
È passato alla storia come uno dei regimi più sanguinari. Basti pensare alla repressione della rivolta di Soweto del 1976, dove persero la vita settecento manifestanti.
Liminalità o transizione
Con l’avvento della società moderna, anche per affrontare le conseguenze di quei reati irreparabili che Hannah Arendt ha definito “crimini che non si possono né punire né perdonare”, ci si è sempre affidati alla “potenza del processo”.
Attraverso il rito per eccellenza viene identificata la verità processuale per il ristabilimento dell’ordine garantito, in ultima istanza, dall’applicazione di una sanzione detentiva.
Anche in Sudafrica – dopo il ritorno a un sistema democratico – si era pensato in una prima fase di punire i responsabili della politica segregazionista e delle violazioni dei diritti umani.
Si volevano istituire tribunali speciali, ispirati al modello Norimberga o dei Tribunali penali internazionali.
Ma quella strada avrebbe creato uno scontro cruento all’interno del Paese.
Anche qualora si fosse concluso con un mutamento delle condizioni sociali favorevole alla popolazione nera, avrebbe certamente avuto quale conseguenza l’esodo della popolazione bianca.
Quest’ultima controllava gran parte delle attività economiche, con l’ulteriore conseguenza di un’insostenibile crisi.
Dopo la sua elezione a Presidente del Sudafrica, la grande intuizione di Nelson Mandela fu quella di uscire da questa polarizzazione inaugurando la creazione di uno spazio – che gli antropologi definiscono “zona di liminalità” – in cui far avvenire il distacco da un prima caotico.
Ciò avrebbe favorito la transizione a un nuovo ordine politico e sociale.
L’epicentro di questo passaggio è stata l’istituzione nel 1995 della “Commissione per la verità e la riconciliazione“.
Può essere definita proprio come una zona di liminalità nella quale poter realizzare, prima di qualsiasi altra possibile riforma istituzionale, l’incontro vis à vis tra vittime e perpetratori di ogni comunità e schieramento politico.
Non per raddoppiare il male subito e per rendere il colpo, ma per ritrovare il senso di una possibile coesione sociale.
Giustizia riparativa
L’intuizione di Mandela ha aperto definitivamente le porte alla giustizia orizzontale. All’incontro tra responsabili e vittime di reati efferati che converge, ormai in tutto il mondo, nei programmi di giustizia riparativa.
Chi pratica la giustizia riparativa non si occupa dunque di questioni ontologiche ma del vivente.
E nel nostro caso significa l’ascolto del dicibile e dell’indicibile che il delitto lascia nell’esistenza delle persone coinvolte.
A differenza di un processo, al centro dei percorsi di mediazione tra vittima e persona indicata come autore dell’offesa si sostiene un incrocio di parole ed emozioni e, soprattutto, di pensieri difficili. Quei pensieri sul male inferto e subito che non si riescono a pensare da soli e, soprattutto, non si riescono a trasformare in accordi riparativi.
Ho avuto l’onore e l’onere, su invito dell’allora Ministra Marta Cartabia, di presiedere i lavori della riforma penale confluita nel dlgs 150/2022.
La parte che concerne la giustizia riparativa è stata definita in questo modo nell’articolo 42: “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.
Per me, all’inizio di questa mia avventura dentro la giustizia dell’incontro, che in Italia rappresenta ormai un modello di giustizia che si affianca a quello retributivo e a quello rieducativo, c’è Madiba.
